Persona fisica
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L'ordinamento giuridico considera persona fisica ogni essere umano nato vivo, anche se non vitale, quindi anche se morto subito dopo la nascita. Con la nascita la persona acquisice la capacità giuridica, ossia è soggetto di diritto, centro di imputazione di situazioni giuridiche e di diritti e doveri. Con il raggiungimento della maggiore età (18 anni nell'ordinamento italiano) la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti giuridicamente rilevanti.
Una persona fisica , in diritto, è l'essere umano in quanto soggetto di diritto e, quindi, dotato di capacità giuridica. Nell'ordinamento italiano, secondo l'articolo 1 del codice civile, sono persone fisiche gli esseri umani che, con la loro nascita, divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica. Con il raggiungimento della maggiore età (18 anni per l'ordinamento italiano), la persona fisica acquisisce la capacità di agire, cioè la possibilità di porre in essere atti rilevanti ai fini giuridici.
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