"L'armatore italiano può armare sia navi battenti bandiera italiana (per il cui equipaggio vige l’obbligo assicurativo) che navi battenti bandiera estera (art. 291 d.p.r. 1124/1965) purché queste ultime siano iscritte presso gli appositi Registri Speciali tenuti presso le Direzioni Marittime, ovvero presso la Sezione terza del Registro Internazionale e purché l’equipaggio sia costituito per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana."@it . "Vessel owner residing in Italy"@en . "Armatore Residente In Italia"@it . . .