"Codice identificativo univoco attribuito dall'Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti (ANPR) a ciascun cittadino per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. L’ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all’atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR. L’ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche: a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit; b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell’ANPR; c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR; d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito; e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito; f. non può essere riassegnato; g. garantisce l’associazione immutabile al soggetto cui è attribuito; h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità, tantomeno temporale; i. è dotato di check digit (il check digit è l’ultimo carattere dell’ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono); j. è possibile la ricostruzione del check digit\". [art. 62, c.3, ultimo periodo, CAD; DM Ministero Interno 18.4.2023; artt. 7 e 17 DPR 223/1989]"@it . . . "Resident person identifier "@en . "Identificativo persona residente"@it . . . .