_:B1074d6d4f4534fb1ef3bab166343d699 . _:B1074d6d4f4534fb1ef3bab166343d699 . _:B1074d6d4f4534fb1ef3bab166343d699 . "Situazione giuridica soggettiva (complesso di diritti e di doveri) di una persona fisica nei suoi rapporti con uno Stato, il cui ordinamento giuridico ne regola fattispecie e modalità di acquisizione e perdita.La cittadinanza italiana si acquisisce di diritto (automaticamente):-per nascita (art. 1, l. n. 91/1992): a) il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;-da parte di un minorenne straniero adottato da cittadino italiano (art. 3, l. n.91/92).Può essere riconosciuta per beneficio di legge agli stranieri nati e residenti ininterrottamente in Italia fino al 18mo anno di età ovvero in casi particolari di discendenti in linea retta di cittadini per nascita con dichiarazione resa all’Ufficiale di stato civile (artt. 4 e 23, l. 91/92).Può essere concessa:per naturalizzazione in caso di residenza legale (iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, art. 1 DPR n.572/1993 e la cui durata varia in funzione della ricorrenza di altri requisiti previsti dall’art. 9 l. n. 91/1992), con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno;-per matrimonio (art. 5, l. n. 91/1992): a istanza dell’interessato, con provvedimento del Prefetto ovvero con decreto del Ministro dell’interno (art. 7 l. n. 91/1992 e Direttiva ministeriale 7.3.2012)."@it . "Cittadinanza"@it . "Citizenship"@en . _:B1074d6d4f4534fb1ef3bab166343d699 . _:Be8486e7d8bc3ee457cfc5462684e2ced . . _:Be8486e7d8bc3ee457cfc5462684e2ced . _:Be8486e7d8bc3ee457cfc5462684e2ced . _:Be8486e7d8bc3ee457cfc5462684e2ced .