. "Erogazione di protezione sociale nella forma di indennità in denaro o in natura a persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito; amministrazione, funzionamento o sostegno a questi piani di protezione sociale; indennità in danaro, quali pensioni per invalidità, indennità per pensionamenti anticipati a causa di riduzione nella capacità lavorativa, indennità di cura, indennità erogate a favore di invalidi che svolgono lavori adatti alla loro condizione o che seguono corsi di addestramento professionale, altri pagamenti periodici o una tantum erogati ad invalidi per scopi di protezione sociale; indennità in natura, quali alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, formazione professionale o di altro tipo per favorire il reinserimento occupazionale e sociale di invalidi, servizi e beni di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Escluso: servizi e prodotti sanitari forniti a persone invalide (07.1), (07.2) o (07.3); indennità in denaro e in natura corrisposte a disabili al fine del raggiungimento dell'età pensionabile." . "3" . . . . . "Invalidità"@it . . "10.1.2" . .