"i) allevamento di pesci in acque dolci, incluso l’allevamento di pesci ornamentali; ii) allevamento di crostacei, bivalvi, altri molluschi e altri animali acquatici d’acqua dolce; ii) gestione di vivai (in acque dolci); iii) allevamento di rane; iv) allevamento di pesci e di altri animali acquatici d'acqua dolce effettuato mediante l'utilizzo di processi di acquaponica. Dalla classe 03.22 sono escluse: a) attività di acquacoltura in riserve o bacini di acqua salata, cfr. 03.21; b) gestione di allevamenti destinati alla pesca sportiva, cfr. 93.19"@it . "" . . "6" . "Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi"@it . . "03.22.00" . . .